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Roma 30 Luglio 2009 a cura di Monica Tommasi - Ufficio Studi Amici della Terra Gli edifici a basso consumo energetico si collocano all'interno di una specifica classe energetica in base ai consumi di combustibile annui. La loro classificazione, dunque, consente di attribuire alle abitazioni un punteggio di virtuosismo energetico favorevole al clima e all'economia famigliare.
Con questa analisi, gli Amici della Terra offrono ai cittadini un quadro esaustivo dello stato dell'arte della legislazione Italiana in materia, a partire dalla Direttiva Europea del 2002. CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
dalla DIRETTIVA alle LINEE GUIDA (di Monica Tommasi – Ufficio Studi Amici della Terra)
1. IntroduzioneNel 2002 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea adottano la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia. Il parlamento italiano delega il Governo a recepire tale direttiva con la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2003”. Il Governo ha esercitato tale delega con l’emanazione del Dlgs 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico in edilizia”. Il decreto è stato modificato con l’emanazione del Dlgs 29 dicembre 2006, n. 311, “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”. Il Dlgs 192/2005 prevedeva l’emanazione dei seguenti provvedimenti attuativi sulla certificazione energetica degli edifici: - un regolamento, con le metodologie di calcolo e i requisiti minimi, per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e il riscaldamento dell’acqua per usi igienici sanitari, in materia di progettazione di edifici e di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici. Il regolamento è stato varato con il Dpr 2 aprile 2009, n. 59, "Rendimento energetico in edilizia", pubblicato in gazzetta ufficiale 10 giugno 2009.
- un decreto ministeriale per l’emanazione delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Il Dm Sviluppo economico del 26 giugno 2009 contiene le Linee guida e gli allegati.
- un regolamento con i criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e le ispezioni degli impianti di climatizzazione.
A proposito di quest’ultimo, va notato che il Dlgs 115 del 30 maggio 2008 detta, nell'allegato III, i requisiti per i certificatori. Dal punto di vista giuridico, il Dlgs 115 non completa l'iter applicativo richiesto dal Dlgs 192 (decreto presidenziale). Ma all'articolo 18, il Dlgs 115 stesso specifica che "...ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione dei decreti ...e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III al presente decreto legislativo." |