Soggetti e competenze

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LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

di Maria Belvisi

Periodicamente, con un frequenza altissima, balzano agli onori della cronaca notizie e fatti riguardanti la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Tutti ricordano le immagini di Napoli e quelle più recenti di Palermo, tutti hanno seguito l’evolversi della situazione di Roma che non si è ancora conclusa. Queste vicende, come altre meno conosciute ma altrettanto gravi esistenti sul nostro territorio, sono oggetto di apposite inchieste da parte della Magistratura e della Commissione parlamentare sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti...

 

Perché possano comprendersi meglio le dinamiche che hanno portato a tali situazioni è necessario approfondire la questione della ripartizione delle competenze sulla gestione del ciclo dei rifiuti. In questa prima parte dell’articolo si ricostruisce il quadro delle competenze in base alla legislazione ordinaria. Nei prossimi numeri tratteremo della Commissione parlamentare, dei commissariamenti e della gestione delle emergenze.

I rifiuti urbani
La vita dei Rifiuto Urbano (RU) è regolamentata da una porzione scritta ad hoc (la parte quarta) del Testo unico per l’ambiente(1): più di un centinaio di articoli dedicati ai rifiuti ed in particolare ai rifiuti urbani; e poi decreti, circolari e atti diversi che hanno apportato al quadro complessivo numerose modifiche, formando talvolta un intreccio inestricabile.

Il rifiuto viene definito(2) come: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”. I rifiuti, quindi, sono tutto quanto risulta di scarto o avanzo dalle più svariate attività umane. I rifiuti sono classificati (3), secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono RU: i rifiuti domestici anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; i rifiuti non pericolosi provenienti da locali, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali; i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali.

Sono rifiuti speciali: i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, i rifiuti da lavorazioni industriali, i rifiuti da lavorazioni artigianali, i rifiuti da attività commerciali, i rifiuti da attività di servizio, i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Il rifiuto può cessare di ritenersi tale (4) quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo (2), e cioè quando la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici o esiste un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto, la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e quando l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Il RU può essere costituito da rifiuti pericolosi e non: plastica, carta, cartone, scarti alimentari, farmaci, presidi sanitari, scarti da giardino, medicinali, cocci di piatti in ceramica e porcellana, vetro, ecc. La sua reale composizione però è molto eterogenea, dipende da una serie di fattori e può essere opportunamente selezionata alla fonte. Oggi, il tipo e la natura dei rifiuti che possono essere separati sono: organico, carta, vetro, plastica, metallo, legno, RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), altri ingombranti, tessili, farmaci, contenitori tossici/infiammabili, batterie ed accumulatori, vernici, inchiostri ed adesivi, oli vegetali ed oli minerali, ecc.).

 

La raccolta dei rifiuti
La quantità di RU prodotta annualmente (2012) da ogni singolo cittadino varia da Regione a Regione: si passa da un minimo di 371 kg in Basilicata ad un massimo di 637 in Emilia Romagna, con una media italiana di 504 kg. A livello provinciale, la quantità di RU pro capite prodotta annualmente varia da un minimo di 324 kg per la Provincia di Benevento ad un massimo  di 809 per quella di Rimini.

Il quantitativo di RU raccolto in maniera differenziata raggiunge (2011) una percentuale pari al 37,7% circa della produzione nazionale, attestandosi a oltre 11,8 milioni di tonnellate. Nel 2012, raggiunge un valore di poco inferiore a 12 milioni di tonnellate, ossia una percentuale di 39,9 (pari a 201 kg per abitante per anno): da un minimo di 13,3 % per la Sicilia a un massimo della Regione Veneto del 62,6 %. A livello provinciale (2012) i tassi più elevati di raccolta differenziata si rilevano per Treviso (76%) e quelli più bassi per Enna (4,8%).

 

Trattamento e smaltimento di RU
La normativa prevede una gerarchia di priorità (5) nella gestione della filiera dei rifiuti: al primo posto la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, poi il riciclo e recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia e, solo alla fine, lo smaltimento di quanto rimane, che significa incenerimento e discarica, l’ultimo anello della catena. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale, secondo la norma(6), devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume.

I processi di trattamento e recupero di RU consistono nella trasformazione e/o riduzione dei quantitativi raccolti attraverso il ricorso ad una rete di infrastrutture impiantistiche di diversa tipologia (ad esempio: impianto di compostaggio, di selezione, di trattamento meccanico-biologico, di incenerimento con recupero di energia e di inertizzazione). Lo smaltimento finale, per quei quantitativi non recuperabili in alcun modo, rimane presso le discariche, cioè depositi permanenti su suolo opportunamente confinato per proteggere le acque sotterranee, che accolgono i rifiuti non suscettibili di valorizzazione. I RU possono essere conferiti solo nelle discariche per  rifiuti non pericolosi. Tra l’altro (7)e' vietato smaltire RU non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. Inoltre, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere  autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico.

Il decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 (8), che disciplina le attività di smaltimento dei rifiuti in discarica, a partire dal 30 giugno 2009, vieta il conferimento in discarica di RU tal quale e lo permette solo dopo trattamento.

Prima di procedere all'incenerimento, i rifiuti possono essere trattati tramite processi (TBM – triturazione meccanica, trattamento biologico, raffinazione e bioessiccamento) volti a eliminare i materiali non combustibili (vetro, metalli, inerti) e la frazione umida (la materia organica come gli scarti alimentari, agricoli, ecc.). I rifiuti trattati in questo modo sono definiti CSS (9) ovvero Combustibile Solido Secondario derivato dal trattamento di frazioni omogenee e opportunamente selezionate di “rifiuti urbani, rifiuti industriali, rifiuti commerciali, rifiuti da costruzione e demolizione, fanghi da depurazione delle acque reflue civili e industriali, ecc.”. I CSS  sostituiscono i Combustibili da Rifiuto (CDR e CDR-Q) di cui al D.Lgs n.152 e sono disciplinati da apposito decreto (10).

Il trattamento meccanico-biologico (11) (TMB) è finalizzato alla stabilizzazione della frazione organica presente nel rifiuto indifferenziato residuo e all’eventuale valorizzazione della frazione ad elevato potere calorifico.

Dal Rapporto ISPRA emerge che lo smaltimento in discarica (dati 2011) è ancora la forma di gestione più diffusa, interessando il 42% dei RU prodotti. Le diverse frazioni provenienti dalla Raccolta Differenziata (RD) o dagli impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani rappresenta complessivamente il 34,4% della produzione. L’11,6% è costituito dalla sola frazione organica da RD (umido+verde) ed il 22,8% dalle restanti frazioni merceologiche. Tali percentuali sono state calcolate al netto degli scarti di lavorazione degli impianti. Il 16,9% dei RU prodotti è incenerito, mentre circa l’1,8% viene inviato ad impianti produttivi, quali i cementifici, per essere utilizzato come combustibile per produrre energia, e lo 0,5% viene utilizzato, dopo il pretrattamento, per la ricopertura delle discariche.

 

La ripartizione delle competenze
La legge prevede che spetti al produttore iniziale o altro detentore di rifiuti (cioè anche al singolo cittadino) (12) provvedere direttamente al loro trattamento, oppure a consegnare ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti. Diverse istituzioni (organismi competenti) seguono e gestiscono (13) il cosiddetto “ciclo dei rifiuti”.

In linea generale, per la raccolta separata dei rifiuti organici (14) le Regioni e le Province autonome, i Comuni e gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), ciascuno per le proprie competenze e nell’ambito delle risorse disponibili, adottano misure volte a incoraggiare:

  • la raccolta separata dei rifiuti organici;
  • il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;
  • l’utilizzo di materiali sicuri per l’ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente.
 

Competenze dello Stato
Lo Stato svolge principalmente funzioni di indirizzo e coordinamento (15) e di definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti.

Inoltre individua, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, gli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale (individuazione operata a mezzo di un programma, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione e l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti).

Allo Stato, in particolare al Ministero dell’ambiente, spetta (16) adottare un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elaborare indicazioni affinché tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti, fissando gli obiettivi di prevenzione, descrivendo le misure di prevenzione esistenti, valutando l'utilità di altre misure adeguate, individuando gli appropriati specifici parametri qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, stabilendo specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi, assicurando la disponibilità di informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti e, se del caso, elaborando linee guida per assistere le Regioni nella preparazione dei programmi. Entro  il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero presenta alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti. Il Programma è stato approvato con decreto del decreto (17) del 17 ottobre 2013.

 

Competenze della Regione
Spetta alle Regioni (18), in materia di RU, avvalendosi anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente provvedere alla predisposizione, adozione e aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti (sentite le Province, i Comuni e le Autorità d'ambito (19)), la promozione della gestione integrata dei rifiuti e l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti e al recupero degli stessi.

Spetta sempre alle Regioni l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi, l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi, la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali, degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento.

I Piani regionali di gestione dei rifiuti (20), da approvare o adeguare entro il 12 dicembre 2013 (e aggiornati ogni 6 anni), vanno assoggettati alla procedura di Valutazione di impatto ambientale applicata ai piani e ai programmi (VAS) (21). Il Rapporto rifiuti dell’ISPRA offre una rappresentazione della situazione dei Piani, aggiornata al 2012.  Tali Piani comprendono l’analisi della gestione dei rifiuti esistente nell’ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l’efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i Piani contribuiscono all’attuazione degli obiettivi e delle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.

Spetta alle Regioni, sentite le Province ed i Comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, provvedere alla delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) in base ai quali è organizzata la gestione dei RU (22). L'ATO deve avere una estensione non inferiore a quella della Provincia, ma le Regioni possono, motivando, disporre una estensione diversa “in base a criteri di differenziazione territoriale e socioeconomica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza”. E’ fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con tali previsioni.

 

Competenza delle Province
Le Province, svolgono funzioni amministrative concernenti la programmazione e il controllo dello smaltimento e recupero a livello provinciale. Alle Province competono (23) in linea generale, in materia di rifiuti urbani, le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, avvalendosi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

Le competenza delle Autorità d’Ambito (ATO) sono state abrogate (2009).

 

Competenze dei Comuni
I Comuni (24) concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ATO, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stabiliscono in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei RU prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai RU.

 

La autorizzazioni necessarie
Procedura ordinaria:  i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. (25)

Alcuni di questi impianti sono anche soggetti preventivamente alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di competenza regionale. Va tuttavia segnalato che la maggioranza delle Regioni (ad esempio Marche, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte) ha delegato, secondo la propria regolamentazione in materia di VIA, alla Provincia il rilascio di tali autorizzazioni.

In sintesi, sono soggetti a VIA (26) e/o ad AIA (27):

  • gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non (quest’ultimi superiori ad una certa soglia)
  • le discariche di RU non pericolosi (superiori ad una certa soglia e della tipologia delle operazioni di smaltimento)
  • le discariche di rifiuti speciali non pericolosi.

Sono soggetti, a verifica di assoggettabilità (28) di competenza delle Regioni:

  • gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (inferiori ad una certa soglia della tipologia delle operazioni di smaltimento e/o recupero)
  • le discariche di rifiuti urbani non pericolosi (inferiori ad una certa soglia della tipologia delle operazioni di smaltimento e/o recupero).

Dopo aver espletato l’eventuale procedura di VIA, la Regione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, individua il responsabile del procedimento e convoca un’apposita conferenza di servizi. Quest’ultima, nei successivi novanta giorni,

a) procede alla valutazione dei progetti;

b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto;

c) acquisisce, se previsto, la VIA;

d) trasmette le proprie conclusioni, con i relativi atti, alla Regione. Entro 30 giorni la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni  concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi quali, ad esempio, i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati, le misure precauzionali e di sicurezza da adottare, la localizzazione dell'impianto autorizzato, le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessari, le garanzie finanziarie richieste che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto.

L'autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile su richiesta, almeno centottanta giorni prima della scadenza. In ogni caso, l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali.

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione,

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Autosmaltimento. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi  effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (auto smaltimento (29)) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche, le operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente (30).

Procedure semplificate. Sono previste anche procedure (31) semplificate, poste in capo alle Province, purché siano garantiti un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci, limitatamente alle attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi, alle attività di recupero, alle operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero e alle attività di trattamento termico e di recupero energetico. Quest’ultime devono utilizzare combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee; devono garantire i limiti di emissione non superiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti e la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale.

 

Note

 (1) Decreto legislativo 152/2006 e s.m. Norme in materia ambientale Parte Quarta  Norme in materia di Gestione dei Rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Art. 177..

(2) Decreto legislativo 152/2006 e s.m. Norme in materia ambientale Parte Quarta  Art. 183. Definizioni.

(3) Decreto legislativo 152/2006 e s.m. Norme in materia ambientale Parte Quarta Art. 184.Classificazione.

(4) Decreto legislativo 152/2006 e s.m. Norme in materia ambientale Parte Quarta  Art.184-ter. Cessazione della qualifica di rifiuto.

(5) Decreto legislativo 152/2006 e s.m. Norme in materia ambientale Parte Quarta  Art. 179. Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti.

(6) Decreto legislativo 152/2006 e s.m. Norme in materia ambientale Parte Quarta  Art. 182. Smaltimento dei rifiuti.

(7) Decreto 152/2006 Art.182. Smaltimento rifiuti.

(8) Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e s.m.  Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

(9) Combustibile Solido Secondario (CSS): il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le  caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS  15359 e s.m. e i.; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-ter, il  combustibile solido secondario è classificato come rifiuto speciale.

(10) Decreto MATTM 14 febbraio 2013, n.22: Regolamento recante disciplina della cessazione della  qualifica di rifiuto di determinate tipologie di Combustibili Solidi Secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.

(11) Trattamento meccanico (pre e/o post trattamento del rifiuto) consiste in una vagliatura del rifiuto tal quale per separare le diverse frazioni merceologiche e/o in un suo condizionamento per raggiungere gli obiettivi di processo o gli standard di prodotto. Trattamento biologico è invece un processo biologico volto a mineralizzare le componenti organiche maggiormente degradabili (stabilizzazione) e a igienizzare per pastorizzazione del prodotto.

(12) Decreto legislativo 152/2006 e s.m. Norme in materia ambientale. Art.188: responsabilità della gestione dei rifiuti.

(13) Decreto legislativo 152/2006 e s.m. Norme in materia ambientale. Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Art.177: campo di applicazione e finalità.

(14) Decreto legislativo 152/2006 e s.m. Norme in materia ambientale. Art. 182-ter: Rifiuti organici.

(15) Decreto legislativo 152/2006 e s.m. Norme in materia ambientale.  Parte Quarta Capo II: competenze. Art. 195: Competenze dello Stato.

(16) Decreto legislativo 152/2006 e s.m. Norme in materia ambientale.  Parte Quarta.  Art. 180: prevenzione della produzione di rifiuti.

(17) DECRETO 7 ottobre 2013.  Adozione e approvazione del Programma nazionale  di  prevenzione  dei rifiuti. (13A08417)  (GU n.245 del 18-10-2013).

(18) Decreto legislativo 152/2006 e s.m. Norme in materia ambientale. Art. 196: competenze delle Regioni.

(19) Le Autorità di ambito (di cui agli art. 148 e 201 del decreto 152/2006) sono state soppresse con la legge 23 dicembre 2009, n. 191, con decorrenza al 28 marzo 2011, successivamente prorogata al 31 dicembre 2012. Pertanto ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito è da considerarsi nullo e le Regioni devono attribuire, con legge, le funzioni già esercitate dalle Autorità, “nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza” (art. 1-quinquies della legge 26.03.2010, n. 42).

(20) Decreto legislativo 152/2006 e s.m. Norme in materia ambientale. Parte Quarta, Capo III:  Servizio di gestione integrata dei rifiuti. Art.199: Piani regionali.

(21) Decreto legislativo 152/2006 e s.m. Norme in materia ambientale. Parte Seconda: VAS Valutazione di impatto Strategica, valutazione di impatto ambientale applicata ai piani e ai programmi.

(22) Decreto legislativo 152/2006 e s.m. Norme in materia ambientale Parte Quarta. Art. 200: Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

(23) Decreto legislativo 152/2006 e s.m. Norme in materia ambientale. Parte Quarta.  Art. 197:Competenze delle Province.

(24) Decreto legislativo 152/2006 e s.m. Norme in materia ambientale.  Art. 198: Competenze dei Comuni.

(25) Decreto legislativo 152/2006 e s.m. Norme in materia ambientale. Art. 208: Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

(26) Decreto legislativo 152/2006 e s.m. Norme in materia ambientale. Parte Seconda.  Allegato III - Progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

(27) Decreto legislativo 152/2006 e s.m. Norme in materia ambientale. Parte seconda.  Allegato VIII - Categorie di attività industriali di cui all'art. 6, comma 12 punto 5.

(28) Decreto legislativo 152/2006 e s.m. Norme in materia ambientale. Parte Seconda.  Allegato IV - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

(29) Decreto legislativo 152/2006 e s.m. Norme in materia ambientale Art. 215. Autosmaltimento.

(30) Decreto legislativo 152/2006 e s.m. Norme in materia ambientale art. 216. Operazioni di recupero.

(31)Decreto legislativo 152/2006 e s.m. Norme in materia ambientale Capo V  Procedure semplificate Art. 214.  Caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate.